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STATUTO
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ART. 1 – DENOMINAZIONE, AMBITO E SEDE

1. Nell’anno 2015 nel mese di Giugno, il giorno 01 è stata costituita a Genova l’Associazione “Mercanti di idee”.
2. Tale denominazione è utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione.
3. L’Ente persegue le proprie finalità in ambito nazionale.
4. La sede dell’Associazione è presso il Presidente “pro tempore”.

ART. 2 – FINALITA’
1. L’associazione si propone il riconoscimento e la diffusione di idee di valore ispiratrici la rivalutazione di Genova in tutti i suoi molteplici aspetti in Italia e all’estero. L’Associazione si si propone pertanto:
– di favorire scambi culturali e professionali;
– di organizzare direttamente e indirettamente manifestazioni, congressi, conferenze, seminari, mostre, concerti e spettacoli cinematografici e teatrali oltre a pubblicazioni ed ogni altra iniziativa nel quadro di attivitĂ  culturali e sociali mediante gli strumenti della comunicazione di massa;
– coltivare legami culturali e professionali con analoghe associazioni italiane ed estere.
L’Associazione può svolgere ogni altra attività anche a carattere commerciale comunque connessa allo scopo istituzionale.
L’Associazione non ha fini di lucro.

ART. 3 – SOCI
1. L’Associazione ha soci fondatori e ordinari.
– Soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione con l’atto cui il presente Statuto sarĂ  allegato;
– Soci ordinari: coloro i quali versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per questa categoria di soci.
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che si impegnino a prestare la propria opera gratuitamente nell’ambito dell’associazione e che comunque abbiano i requisiti tecnici, morali e civili stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. Per essere ammessi all’Associazione è necessario che l’aspirante socio rivolga domanda scritta al Consiglio Direttivo e che detta domanda sia controfirmata “per presentazione del nuovo socio” da un socio; il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del socio con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. I soci oltre al versamento della quota sono tenuti a prestare, la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. I soci hanno diritto di voto all’Assemblea Generale.
4. Venendo a mancare i requisiti tecnici, morali o civili, il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza di due terzi può decidere l’espulsione di un socio, con provvedimento motivato; tale decisione va ratificata dalla prima Assemblea dei soci.

ART. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– L’Assemblea Generale;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Vice-Presidente.

ART. 5 – ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci che saranno iscritti in un apposito libro soci.
2. Il socio, nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non potrà ricevere più di due deleghe.
3. L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente.
4. L’Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo informatico), contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
5. L’ Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei soci.
6. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di verifica della gestione dell’Associazione. In particolare sono demandate all’Assemblea Generale ordinaria:
– l’esame e l’approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
– la determinazione della quota di iscrizione annuale;
– le linee programmatiche per la gestione associativa;
– la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
– la nomina dei Consiglieri;
– le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– le modifiche statutarie;
– la ratifica degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio.
L’Assemblea delibera comunque su ogni oggetto non espressamente riservato al Consiglio e inerente il raggiungimento dello scopo sociale.
La nomina del Consiglio è effettuata dall’Assemblea che approva il bilancio. Il neo eletto Consiglio entra in carica dal 1° gennaio dell’anno successivo.
7. L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci o dei delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa comunque delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti anche per le delibere riguardanti modifiche statutarie.
8. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci o dei delegati, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo anche altri soci; l’ingresso di nuovi membri nel Consiglio Direttivo può avvenire soltanto con decisione a maggioranza di due terzi dello stesso. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 soci, comunque in numero dispari tra cui l’Assemblea elegge il Presidente. I Consiglieri eletti nominano tra loro il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio:
– esegue le delibere assembleari;
– rende all’Assemblea il conto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno dando adeguate informazioni ai soci;
– presenta il bilancio preventivo;
– fissa l’ammontare della quota di iscrizione annuale;
– accetta e dimette i soci salvo ratifica dell’ Assemblea da chiedersi alla prima riunione.
3. I soci fondatori rimangono in carica fino a dimissioni. Gli altri soci rimangono in carica per due anni e sono rinnovabili per un secondo mandato. Un successivo rinnovo potrà essere effettuato soltanto dopo che sia trascorso un biennio. Le cariche sono gratuite ed i Consiglieri hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l’adempimento del loro mandato previa autorizzazione del Consiglio.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopta un nuovo membro. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea Generale nel cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
5. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, a uno o più dei suoi componenti oppure anche a non soci, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato su invito scritto del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. Il Presidente ha l’obbligo di inserire nell’o.d.g. gli argomenti richiesti da almeno tre Consiglieri.
7. La convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita anche con mezzi telematici a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, deve essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso d’urgenza, il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 48 ore.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un’altro componente del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è investito della firma sociale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
2. Il Presidente eletto affianca il Presidente uscente fino al termine dell’anno solare in cui scade il mandato di quest’ultimo, assumendo a tutti gli effetti la sua carica dal 1° gennaio dell’anno successivo.

ART. 8 – IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta egli sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 9 – IL SEGRETARIO
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e compie le attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

ART. 10 – IL TESORIERE
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione.

ART. 11 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo.
2. L’amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’ente e al mantenimento dello stesso per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

ART. 12 – ENTRATE
1. L’Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:
– quote annuali versate dai soci iscritti;
– redditi derivanti dal patrimonio;
– donazioni, oblazioni, erogazioni, contributi pubblici e privati comunque pervenuti all’associazione anche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attivitĂ  aventi finalitĂ  sociale;
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
– proventi derivanti da attivitĂ  commerciali connesse agli scopi istituzionali;
2. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili e non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

ART. 13 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
2. Ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, da presentare all’Assemblea.

ART. 14 – AVANZI DI GESTIONE
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO
1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuo dopo la liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rimando alle norme del C.C. che regolano le a